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L.R. Lombardia n. 38/92 (cd. Legge Biscardini)


Legge regionale n. 38/92 (Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia).
 
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge promuove la diffusione, nell’ambito dello sviluppo intermodale tra i vari mezzi di trasporto, dell’uso della bicicletta e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.
 
Art. 2 (Intese)
1. Per i fini di cui al precedente art. 1 la Giunta regionale promuove intese con l’Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.A. Ferrovie Nord Milano Esercizio allo sopo di attuare il trasporto combinato passeggeri - cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e di facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
 
Art. 3 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni della regione Lombardia sedi di istituzioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in aree di interscambio o adiacenti ad esso, dotate di copertura e attrezzate con depositi individuali.
2. Per la realizzazione dei depositi o parcheggi di cui al precedente comma, i Comuni stipulano convenzioni, di concerto con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
3. I Comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative di solidarietà di cui alla l.r. 27.11.1989, n. 67, ovvero alle imprese giovanili finanziabili ai sensi della l.r. 10.12.1986, n. 68, nonché alle imprese cooperative di cui alla l.r. 7.8.1986, n. 32.
 
Art. 4 (Contributi regionali)
1. La regione Lombardia concede alle amministrazioni comunali contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l’acquisto di biciclette per il noleggio di cui al precedente art. 3, secondo criteri e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate dalle Amministrazioni comunali alla Giunta regionale - Settore Trasporti e Mobilità entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate da indicazione planimetrica dell’ubicazione dell’area da destinare a deposito o parcheggio, progetto di massima, numero di posti di biciclette e motocicli previsti, tempi di realizzazione, costi complessivi, modalità di gestione ed eventuale numero di biciclette da destinare a noleggio.
3. La deliberazione di Giunta di cui al precedente comma dovrà tener conto anche dell’integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione.
 
Art. 5 (Studi ed attività informative)
1. La Giunta regionale pubblica la cartografia della rete ciclabile lombarda, con particolare riferimento all’interconnessione con il sistema del trasporto pubblico e promuove studi e attività informative nel settore del trasporto ciclistico.
 
Art. 6 (Adeguamento regolamenti edilizi)
1. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni, negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie, per il deposito di biciclette.
2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni.
 
Art. 7 (Modifica alla l.r. 65/89)
Omissis.
 
Art. 8 (Norma finanziaria)
Omissis.
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