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L.R. Lombardia n. 24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)


Legge Regionale del 11 dicembre 2006 n. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
(BURL del 13 dicembre 2006 n. 50, 1° suppl. ord.)
 
SOMMARIO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria)
Art. 3 (Iniziative normative e programmazione interregionale)
Art. 4 (Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra)
Art. 5 (Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra)
Art. 6 (Ricerca e innovazione)
Art. 7 (Informazione e formazione)
TITOLO II RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAPO I SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Art. 8 (Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)
Art. 9 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
Art. 10 (Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche)
Art. 11 (Produzione energetica da biomasse in ambito civile)
Art. 12 (Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile)
CAPO II TRASPORTI SU STRADA
Art. 13 (Misure per la limitazione del traffico veicolare)
Art. 14 (Misure su veicoli e carburanti)
Art. 15 (Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità)
Art. 16 (Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale)
Art. 17 (Controlli delle emissioni dei gas di scarico)
CAPO III ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
Art. 18 (Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole)
Art. 19 (Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi)
Art. 20 (Produzione energetica di origine agro-forestale)
Art. 21 (Inventario regionale dei depositi di carbonio)
TITOLO III MISURE PRIORITARIE
Art. 22 (Traffico veicolare)
Art. 23 (Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale)
Art. 24 (Impianti termici civili)
Art. 25 (Certificazione e diagnosi energetica)
Art. 26 (Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio)
TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI
CAPO I SANZIONI
Art. 27 (Sanzioni)
CAPO II (NORME FINALI)
Art. 28 (Monitoraggio dell’attuazione della legge)
Art. 29 (Modifica di leggi regionali)
Art. 30 (Norme transitorie e finali)
Art. 31 (Abrogazioni)
Art. 32 (Norma finanziaria)
ALLEGATO A - Direttive di riferimento per i veicoli omologati Euro 1
 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nell’aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2.
La Regione , secondo i profili di competenza degli organi costituiti, esercita tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge. A tal fine il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione dell’inquinamento atmosferico.
3.
La presente legge, considerando l’ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell’aria, persegue la riduzione progressiva dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso:
a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni di gas ad effetto serra, per assicurare la conoscenza della genesi degli inquinanti;
b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, finalizzate al rispetto dei valori limite degli inquinanti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
c) la promozione e l’incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante:
1) l’uso razionale dell’energia;
2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti;
4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche migliorando l’offerta di trasporto pubblico locale;
5) l’utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997;
6) programmi per promuovere l’efficienza energetica e per favorire l’utilizzo di beni e servizi a basso impatto ambientale;
7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale;
8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica;
9) informazione, sensibilizzazione e formazione.
4.
Le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono perseguite attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.
5.
Le finalità di cui al comma 3 sono altresì perseguite per fronteggiare l’avvio, nei confronti dello Stato Italiano, da parte della Commissione Europea, di procedure d’infrazione per non conformità ai valori limite delle concentrazioni di particelle di PM10 fissati dalle disposizioni comunitarie.
Art. 2
(Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria)
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dell’aria e l’incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.
2.
Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dell’aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:
a) individua gli obiettivi specifici;
b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell’aria, alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che l’intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell’aria;
c) sviluppa piani d’azione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera b);
d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori;
e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene l’adozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi all’inquinamento atmosferico.
3.
Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4.
Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.
5.
In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di concertare le misure più idonee, la Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di emergenza. Il Tavolo istituzionale comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con le province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni capoluogo, nonché un’articolazione dedicata all’area metropolitana milanese.
6.
L’Assessore regionale competente in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico coordina il Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne definisce le modalità di funzionamento e programma i lavori anche per ambiti tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive categorie di soggetti interessati.
7.
Gli obiettivi della programmazione per la qualità dell’aria sono coordinati con quelli del Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all’ articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera d), e con la programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche.
Art. 3
(Iniziative normative e programmazione interregionale)
1.
La Regione, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre regioni del bacino padano, le province autonome e le regioni europee confinanti, nonché con lo Stato e l’Unione Europea:
a) iniziative normative coordinate, secondo le rispettive attribuzioni;
b) studi e ricerche sull’inquinamento atmosferico e sulle misure per la sua riduzione;
c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.
Art. 4
(Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra)
1.
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) provvede al monitoraggio della qualità dell’aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria.
2.
La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche per l’installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare.
3.
La Regione provvede alla valutazione della qualità dell’aria e delle emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con la rete regionale di rilevamento, dell’Inventario regionale delle emissioni in aria (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto di sistemi modellistici, con finalità di analisi di scenario, mappe di inquinamento e previsioni di qualità dell’aria.
4.
L’ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per la definizione delle misure d’intervento, anche mediante la collaborazione con enti scientifici nazionali, internazionali e gli istituti universitari.
Art. 5
(Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra)
1.
La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra attraverso il programma di cui all’articolo 2, comma 2, prevedendo una sezione tematica con le misure volte a promuovere l’innovazione tecnologica, l’utilizzo dei meccanismi del protocollo di Kyoto, l’efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico.
2.
In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti:
a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l’utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto;
b) strumenti per investimenti per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese.
3.
La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti:
a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda 21 Locale;
b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
c) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) programmi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell’ambito di intese di filiera;
e) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.
Art. 6
(Ricerca e innovazione)
1.
La Regione promuove la ricerca e l’innovazione tecnologica nei settori dell’energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell’agricoltura, lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di pubblica utilità e altresì l’eco-efficienza nei processi produttivi e nei cicli di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.
2.
La Giunta regionale promuove, a livello interregionale, nazionale ed internazionale, la ricerca nel campo dell’inquinamento atmosferico, dei fenomeni meteorologici, dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie, dei combustibili a basso impatto ambientale e degli strumenti modellistici di analisi e di previsione. A tal fine la Regione collabora con le regioni del bacino padano, gli enti e gli istituti di ricerca italiani ed esteri a partire dai centri presenti sul territorio regionale, quali il Joint Research Centre, e gli altri soggetti pubblici e privati.
3.
La Giunta regionale promuove la ricerca e la sperimentazione sulla produzione energetica da fonti rinnovabili con forme innovative ed eco-compatibili, con particolare attenzione al ciclo dell’idrogeno, delle celle a combustibile e del biogas, tramite applicazioni orientate all’ingresso nel mercato.
4.
Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni locali, la Giunta regionale promuove l’adozione di sistemi di gestione ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di misure per il risanamento della qualità dell’aria, nonché l’accrescimento delle capacità operative e l’utilizzo di strumenti di supporto ai processi decisionali.
Art. 7
(Informazione e formazione)
1.
La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle informazioni sulla qualità dell’aria, in conformità alla normativa comunitaria e a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti telematici e multimediali e l’orientamento dei programmi educativi alle buone pratiche e alla responsabilità ambientale.
2.
La Giunta regionale, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di province ed enti locali, stabilisce un piano di informazione finalizzato a fornire indicazioni periodiche e preventive ai cittadini sullo stato della qualità dell’aria e sugli stili di vita.
3.
La Giunta regionale, in collaborazione con l’ARPA, predispone un rapporto annuale sulla qualità dell'aria sulla base dei dati raccolti da presentare al Consiglio regionale, esegue una valutazione integrata dello stato di qualità dell’aria attraverso l’uso congiunto di osservazioni, inventari delle emissioni e modelli matematici interpretativi.
4.
Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la Giunta regionale promuove:
a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare, gli enti locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole, le associazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria ed il terzo settore;
b) di concerto con le province, programmi formativi presso gli istituti scolastici per l’educazione al rispetto ambientale e la promozione di comportamenti e stili di vita che favoriscano la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
c) iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’impatto delle scelte individuali sulla qualità dell’aria e sulla salute, avvalendosi anche delle aziende sanitarie locali;
d) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale;
e) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
CAPO I
SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
Art. 8
(Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)
1.
La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l’adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l’adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali.
2.
La provincia è l’autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003 . La Giunta regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie.
3.
Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento all’evoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche.
4.
L’ARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione dell’energia, verificando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.
5.
In sintonia con il Programma energetico ambientale regionale, la Regione promuove la riconversione delle centrali termoelettriche esistenti mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate e miranti all’efficienza energetica per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il miglioramento del rendimento energetico complessivo.
Art. 9
(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
1.
La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell’edilizia, e nell’ambito delle finalità indicate dal Titolo III (Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003 , avvalendosi dell’ARPA e della società consortile di cui all’articolo 55 della medesima legge regionale, nonché ai sensi dell’ articolo 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):
a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;
b) detta disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici;
c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
d) disciplina l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
e) promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
2.
Al fine di favorire l’installazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.
3.
I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
Art. 10
(Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore geotermiche)
1.
La Regione incentiva l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe di calore, anche per il teleriscaldamento ed il teleraffrescamento degli edifici. Le pompe di calore geotermiche possono utilizzare le acque del reticolo di bonifica ed irrigazione, previa concessione dei competenti consorzi di bonifica e fatte salve le esigenze irrigue e di bonifica.
2.
Ad integrazione delle funzioni conferite ai sensi della l.r. 26/2003 , le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) e successive modifiche e integrazioni.
3.
La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici per la tutela dell’ambiente e della sicurezza, nonché le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite di cui al comma 2.
4.
La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l’utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.
Art. 11
(Produzione energetica da biomasse in ambito civile)
1.
Al fine di promuovere l’utilizzo di biomasse in ambito civile e nel rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:
a) le modalità e le condizioni per l’uso degli impianti ad alto livello emissivo e/o a scarsa efficienza energetica;
b) le tipologie d’impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;
c) i criteri per la realizzazione a regola d’arte delle installazioni di apparecchi e impianti fumari;
d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.
2.
La Giunta regionale promuove:
a) programmi di formazione per specifiche figure professionali, in collaborazione con enti ed associazioni;
b) accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con altri a minore impatto ambientale.
Art. 12
(Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile)
1.
I comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e le province per la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) per i depositi di oli minerali per il riscaldamento civile.
CAPO II
TRASPORTI SU STRADA
Art. 13
(Misure per la limitazione del traffico veicolare)
1.
La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera.
2.
La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche;
b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3.
Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli si applicano all’intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
Sono esclusi dalle limitazioni:
a) i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
c) i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
d) i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
e) i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’ articolo 57 del d.lgs. 285/1992;
f) i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 , relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
g) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all’evoluzione tecnologica del settore;
h) altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d’utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.
5.
La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l’obbligo dell’apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.
6.
I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell’obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell’ articolo 12 del d.lgs. 285/1992 .
Art. 14
(Misure su veicoli e carburanti)
1.
Nell’ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure e iniziative per:
a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;
c) l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali ad esempio i carburanti gassosi e bio-derivati;
d) l’utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali ad esempio le elettriche e le ibride;
e) l’utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di distribuzione di carburanti;
f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia elettrica.
2.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri di rinnovo del parco veicolare di servizio della Regione e delle amministrazioni locali, ai fini della dotazione esclusiva di veicoli a basso impatto ambientale.
3.
La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul credito d’imposta.
Art. 15
(Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità)
1.
La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire un’offerta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti.
2.
Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, all’atto dell’adozione o dell’aggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni, prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto:
a) dell’adattamento dell’offerta di servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle misure di limitazione del traffico veicolare, anche definendo un’opportuna offerta di servizi innovativi pubblici e collettivi, qualora l’effettiva domanda di trasporto non possa essere soddisfatta dai tradizionali servizi di linea;
b) dell’accessibilità e della funzionalità all’interscambio con linee di forza del servizio ferroviario e metropolitano.
3.
La previsione delle misure di pubblica utilità di cui al comma 2 comporta la revisione dei programmi di esercizio contenuti nei contratti di servizio, di cui alla l.r. 22/1998 .
4.
Gli accordi stipulati tra Regione ed enti locali, ai sensi dell’ articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), che prevedono l’assegnazione di nuove risorse statali per gli investimenti, sono rivisti nel caso di assegnazione di nuove risorse statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale con autobus a basso impatto ambientale.
5.
La Regione , di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti definiti per ambiti territoriali, in coordinamento con i mobility manager aziendali e di area, contenenti misure volte a:
a) agevolare l’integrazione dei sistemi di trasporto;
b) regolamentare l’accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso impatto ambientale e migliorando l’offerta di trasporto pubblico;
c) definire tariffe per la sosta, l’accesso alle aree urbane e la percorrenza di itinerari stradali, anche in relazione ai fattori di congestione e di inquinamento;
d) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing;
e) integrare l’offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a chiamata;
f) realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del settore;
g) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante accordi con imprese del territorio;
h) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico limitato;
i) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta e prenotazione dei servizi di trasporto;
j) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e degli orari della città, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città);
k) promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico;
l) accelerare il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale e promuovere l’utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale.
Art. 16
(Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale)
1.
La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di bonifica e irrigazione per l’incremento della mobilità ciclistica e pedonale, volti a realizzare o promuovere:
a) percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici;
b) percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle ristrutturazioni di sedi stradali;
c) la riduzione del traffico nelle zone residenziali e nei centri storici, limitando la velocità dei veicoli e migliorando la coesistenza tra traffico a motore e pedoni e ciclisti;
d) spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico;
e) sistemi di noleggio di biciclette, in particolare presso stazioni e fermate dei mezzi pubblici.
Art. 17
(Controlli delle emissioni dei gas di scarico)
1.
Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuative, con atti di Giunta regionale.
2.
I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa. Le province rilasciano alle autofficine l’autorizzazione di idoneità all’esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito dell’effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all’ articolo 12 del d.lgs. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale.
3.
L’ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle autofficine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, l’ARPA rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità e di efficienza della strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che sospende l’autorizzazione e assegna all’autofficina un termine per l’adeguamento della strumentazione. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la revoca dell’autorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora un’autofficina effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.
4.
I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto dell’effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.
5.
I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa, controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli circolanti. Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico, il veicolo deve ottenere l’apposita documentazione dalle autofficine autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni.
6.
I comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5:
a) una unità, per i comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 75 mila abitanti;
b) due unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150 mila abitanti;
c) tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300 mila abitanti;
d) quattro unità, più una ogni 200 mila abitanti, per i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fino al massimo complessivo di dieci unità.
7.
L’ARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi e dei servizi di polizia locale e l’opportuna assistenza tecnica durante i controlli su strada.
CAPO III
ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI
Art. 18
(Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività agricole)
1.
In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di sostenibilità, gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:
a) l’adozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;
b) la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende agricole singole o associate, anche nell’ambito di piani o programmi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Nei trattamenti aziendali, interaziendali o consortili di effluenti di allevamento, nel rispetto, quando necessari, del Programma operativo aziendale semplificato o del Piano di utilizzazione agronomica semplificato, gli impianti per la digestione anaerobica possono essere previsti o adeguati per effettuare la codigestione, oltre che di effluenti di allevamento, di prodotti e sottoprodotti di coltivazioni, di sottoprodotti agroalimentari, di residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
Art. 19
(Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi)
1.
La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivegetazione volti all’assorbimento di carbonio atmosferico, al contenimento vegetazionale di inquinanti aerodispersi e alla costituzione di depositi di carbonio agro-forestali. È altresì favorita la realizzazione, da parte di province e comuni, di interventi di rivegetazione diffusa di aree urbane reliquate o intercluse da insediamenti o attività antropiche.
2.
Gli interventi di afforestazione e di riforestazione, di cui al comma 1, sono realizzati prioritariamente nell’ambito di accordi programmatici con enti locali e soggetti privati e altresì attraverso piani di indirizzo forestale.
Art. 20
(Produzione energetica di origine agro-forestale)
1.
Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:
a) l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, l’utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare l’approvvigionamento e l’offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all’articolo 11.
b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;
c) iniziative che favoriscano la raccolta e l’impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
2.
La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.
Art. 21
(Inventario regionale dei depositi di carbonio)
1.
Nell’ambito dell’Inventario regionale delle emissioni in aria, di cui all’articolo 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio atmosferico assorbiti e stoccati dagli ecosistemi forestali, dai terreni agrari, dai pascoli e dai sistemi vegetazionali diversamente classificabili della Regione.
2.
Costituiscono criteri operativi per la realizzazione della sezione di cui al comma 1:
a) la contabilizzazione del carbonio atmosferico assorbito e stoccato a partire dal 1° gennaio 1990;
b) la caratterizzazione georeferenziata del potenziale regionale di assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico;
c) il monitoraggio dei depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali.
TITOLO III
MISURE PRIORITARIE
Art. 22
(Traffico veicolare)
1.
Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli:
a) dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l’utilizzo di:
1)
veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti “pre Euro 1”);
2)
veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti “pre Euro 1”);
3)
veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti “pre Euro 1”);
b) dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l’utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti “pre Euro 1”);
c) dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l’utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell’Allegato A (veicoli classificati “Euro 1”).
2.
La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui all’articolo 17, comma 2.
3.
La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all’ articolo 58 del d.lgs. 285/1992 , nonché modalità di regolamentazione dell’utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.
4.
Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all’avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.
5.
Per i veicoli classificati ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992 , i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell’anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.
Art. 23
(Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale)
1.
Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all’ articolo 20 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:
a) del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto o per la locazione finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi filobus;
b) del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.
2.
Il credito d’imposta è riferito al periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) l’agevolazione è riconosciuta per i tre periodi d’imposta successivi.
3.
La misura del credito d’imposta è maggiorata:
a) del 10 per cento per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata in vigore della presente legge;
b) del 6 per cento per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di entrata in vigore della presente legge;
c) del 3 per cento per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata in vigore della presente legge.
4.
Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dell’IRAP dovuta alla Regione per i periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dall’ articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
5.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di riconoscimento del credito d’imposta e delle tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a cui applicare la misura agevolativa, nel rispetto del limite di spesa stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6.
Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di autobus e filobus già oggetto di contribuzione pubblica a qualsiasi titolo.
7.
La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a garantire il trattamento agevolativo stabilito al presente articolo, nel caso di modificazioni legislative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazione dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.
8.
I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente alla certificazione dell’ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:
a) otto anni per gli autobus urbani;
b) dieci anni per gli altri autobus;
c) quindici anni per i filobus;
d) trenta anni per gli altri mezzi di trasporto.
9.
In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.
10.
Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed interurbani.
11.
La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
12.
Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata mediante forme di agevolazione fiscale o credito d’imposta.
Art. 24
(Impianti termici civili)
1.
La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l’utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.
2.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l’installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a).
3.
La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione t
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