D.M. Ambiente 27.03.1998 (cd. Decreto Ronchi)
DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente
Mobilita' sostenibile nelle aree urbane (GU n. 179 del 3-8-1998)
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITA'
E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce le competenze al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;
Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, recanti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e i criteri per l'elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
Visti i propri decreti del 15 aprile 1994 e 25 novembre 1994, che stabiliscono i livelli di attenzione e di allarme per l'inquinamento atmosferico, nonche' gli obiettivi di qualita' dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione respirabile delle polveri;
Visto in particolare l'art. 12 del citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', il compito di individuare con decreto i programmi di intervento per la prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri respirabili;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante "Nuovo codice della strada";
Visto il proprio decreto del 16 maggio 1996 che stabilisce i livelli di protezione per la salute umana e la vegetazione relativi all'inquinamento da ozono troposferico;
Viste la legge n. 65/1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3 marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative alla riduzione delle emissioni di gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997 sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;
Considerati gli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990;
Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Considerata l'urgenza di avviare le prime iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al conseguimento dagli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;
Decreta
Art.1
1. Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991.
Art. 2
1. I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualita' dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.
Art. 3
1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unita' locali con piu' di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilita' aziendale. Il piano e' finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.
2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.
Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra' contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.
3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.
Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilita' aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potra' avvalersi di consulenze esterne.
Art. 4
1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 2 incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonche' a promuovere e sostenere forme di multiproprieta' delle autovetture destinate ad essere utilizzate da piu' persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi.
2. Le incentivazioni e le misure di cui al comma 1 sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprieta' avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.
Art. 5
1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati:
entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;
entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;
entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;
entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;
entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;
entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.
Art. 6
1. Il Ministro dell'ambiente concorre ad individuare, sulla base del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi di razionalizzazione della mobilita' indicati nel presente decreto. In particolare vengono destinati, secondo le procedure indicate dal programma stralcio stesso, 7,2 miliardi di lire alle strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della mobilita' aziendale, 8,5 miliardi di lire all'incentivazione dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e di forme di multiproprieta' delle autovetture destinate ad essere utilizzate da piu' persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla copertura dell'extracosto dei veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, ai sensi degli articoli 3, 4, e 5. Vengono inoltre previsti 9 miliardi di lire per l'acquisto da parte di cittadini di veicoli elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione di servizi di taxi collettivo.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro dell'Ambiente
Ronchi
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Costa
Il Ministro della Sanità
Bindi
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
Burlando