L. 472/99 art. 18 (obbligo destinazione quota contravvenzioni al Codice della strada per interventi a favore della utenza debole)
Legge 7 Dicembre 1999, n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 220)
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Art. 18.
(Proventi contravvenzionali)
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2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili".