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Materiali e Documenti  > Normativa 

Le fonti normative sottostanti sono riportate di regola in ordine cronologico.
Attenzione: non si garantisce l'esattezza delle trascrizioni o l'aggiornamento dei testi. Gli unici testi vigenti sono quelli contenuti nelle pubblicazioni ufficiali.

L.R. Lombardia 65/89 (cd. Legge Torri)
L.R. 27 novembre 1989 n. 65 – Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. (B.U. 1 dicembre 1989, n. 48, 1° suppl. ord.)
 
L.R. Piemonte n. 33/1990 (Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto)
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 - Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico (in B.U. della Regione Piemonte N. 17 del 24/4/1990)
 
L. 208/91 (cd. Legge Tognoli)
Legge 28 giugno 1991, n. 208 - Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (in: Gazz. Uff., 16 luglio, n. 165)
 
L.R. Lombardia n. 38/92 (cd. Legge Biscardini)
Legge regionale n. 38/92 (Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia).
 
D.M. Ambiente 27.03.1998 (cd. Decreto Ronchi)
DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente
 
L. 366/98 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica)
Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica
 
L. 472/99 art. 18 (obbligo destinazione quota contravvenzioni al Codice della strada per interventi a favore della utenza debole)
Legge 7 Dicembre 1999, n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 220)
 
D.L. 557/2000 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili)
Regolamento ministeriale sulle piste ciclabili
 
L.R. Lombardia n. 24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
Legge Regionale del 11 dicembre 2006 n. 24
 
Regolamenti edilizi: disposizioni in tema di parcheggi bici condominiali
Regolamento Edilizio del Comune di Milano
 
Codice della Strada
Il testo del Codice della Strada con l'evidenza delle norme dedicate alla bicicletta e corredato da osservazioni e proposte di modifica.
 
Il Codice della strada e la bici
http://www.comune.torino.it/ambiente/bici/bici-cds.html
 
Codice della strada e norme collegate
Dal sito del Comune di Torino
 
10 punti per una strategia della ciclabilità
Dalla XI Conferenza Velocity (Graz, aprile 1999)
 
Doppio senso per le biciclette nelle strade a senso unico
 

La bicicletta secondo il Codice della Strada

Un veloce ripasso delle norme che regolano la circolazione delle biciclette ed il comportamento dei ciclisti.


Le biciclette devono essere munite di:
  • pneumatici
  • freni, uno per ruota
  • campanello
  • luci, bianche o gialle davanti, rosse dietro
  • catadiottri rossi dietro
  • catadiottri gialli sui pedali e lateralmente (ruote) per garantire la visibilita' laterale
(art 68 del Codice della Strada)

Nel Regolamento sono stabiliti il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione di:
  • dispositivi di segnalazione visiva
  • dispositivi di frenatura
  • dispositivi di segnalazione acustica
(art 69 del C.d.S. e artt. 223 e 224 del Regolamento)

Norme di circolazione

Mani sul manubrio!

Mani e braccia devono essere libere, si deve reggere il manubrio almeno con una mano, bisogna sempre essere in condizione di vedere davanti a sé e lateralmente (art. 182, comma 2).

Tirare dritto

E' vietato procedere a zig-zag o effettuare scarti improvvisi (art. 377, comma 1 del Regolamento).
Utilizzare il braccio per indicare l'intenzione di svoltare. Per arrestarsi alzare il braccio (art. 377, comma 3 del Regolamento).

In fila indiana

Si puo' circolare affiancati al massimo in 2 e solo se le condizioni della circolazione lo consentono.
Fuori dai centri abitati si deve procedere su un'unica fila.
Viene fatta eccezione nel caso di bambini con meno di 10 anni, nel qual caso l'adulto sta a sinistra e il bambino a destra (art. 182, comma 1).

Semafori e incroci

Nel caso ci si trovi su strada il comportamento e' assimilato a quello di qualsiasi altro veicolo. Con un'unica eccezione: allo scattare del verde i veicoli a motore devono dare la precedenza ai ciclisti, compatibilmente con la direzione scelta (art. 41, comma 9).
Ad esempio se il ciclista prosegue diritto e l'automobilista svolta a destra, il ciclista ha la precedenza.

Se ci si trova su una pista o corsia ciclabile ed è presente un semaforo per velocipedi (bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde – art. 41, comma 6) il ciclista deve rispettare i segnali di questo e non degli altri semafori (per auto o pedoni).

Se in un incrocio regolato da semafori non e' presente un semaforo per biciclette, il ciclista deve assumere lo stesso comportamento dei pedoni. Ovvero rispettare le segnalazioni dei semafori per pedoni (art. 41, commi 15 e 5).
Vedere comunque la domanda 2.12 del documento [1]

Se il semaforo per biciclette (o quello per pedoni) risulta spento o malfunzionante, i ciclisti hanno l'obbligo di usare prudenza durante l'attraversamento dell'incrocio (art. 41, comma 13).

Incroci pericolosi

Scendere dalla bici e attraversare a piedi (art. 377, comma 2 del Regolamento).

Rapporti con i pedoni

Se, a causa delle condizioni di circolazione, il ciclista e' d'intralcio o pericoloso per i pedoni, deve condurre la bici a mano e comportarsi come i pedoni (art. 182, comma 4).

Trasporto bambini

E' vietato trasportare altre persone. Si può trasportare un solo bambino fino a otto anni con idonee attrezzature (art. 182, comma 5, art.68, art.225 del Regolamento).
Su seggiolino anteriore si possono portare bambini sino a 15 kg (art. 377, comma 5a del Regolamento).
Su seggiolino posteriore bambini sino a 8 anni di qualunque peso (art. 377, comma 5b del Regolamento).

Rimorchi

E' vietato trainare altri veicoli. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi (art. 182, comma 3 del Cd.S. e art. 225, comma 7 del Regolamento).

Cose ed animali

E' possibile trasportare oggetti solo se:
  • solidamente assicurati
  • non sporgono per piu' di 50 cm
  • non limitano la visibilita'
(art.182, comma 8 e art. 170, comma 5)
E' possibile trasportare animali solo se custoditi nelle apposite gabbiette e comunque devono essere rispettati i limiti indicati qui sopra (art. 182, comma 8).

Uso delle piste ciclabili

Nel caso in cui lungo la carreggiata sia presente una pista o corsia ciclabile, il ciclista ha l'obbligo di utilizzarla, salvo indicazioni contrarie (art. 182, comma 9).

Circolazione notturna o in zone poco illuminate

Fuori dai centri abitati (il centro abitato non sempre coincide con il confine comunale) il ciclista deve indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell'alba.
Giubbotto o bretelle vanno indossate a qualunque ora, dentro o fuori i centri abitati, se si attraversa una galleria (art. 182, comma 9-bis).
Sia di notte, come definita sopra, sia di giorno in caso di scarsa illuminazione, le biciclette prive di luci devono essere condotte a mano (art. 377, comma 4 del Regolamento).

Attraversamenti ciclabili e non

Sugli attraversamenti ciclabili i ciclisti hanno la precedenza (art. 40, comma 11).
Nel caso invece in cui la pista o corsia ciclabile sbocchi, e termini, su strada, il ciclista deve dare la precedenza agli altri veicoli.
La differenza dei 2 casi e' che nel primo sara' presente l'apposita segnaletica orizzontale che indica la continuita' del percorso ciclabile. Nel secondo invece vi sara' l'indicazione verticale di fine della pista ciclabile (Bici su sfondo azzurro barrata).

Gli attraversamenti pedonali non sono anche attraversamenti ciclabili. I ciclisti possono farne uso solo scendendo dalla bici e conducendola a mano.
Si vedano comunque gli esempi contenuti nel documento [2] e la domanda 2.10 del documento [1].

Aree pedonali

Le bici possono circolare nelle aree pedonali, a meno di restrizioni particolari indicate con appositi cartelli (art. 3).
Anche se il cartello di Area pedonale contiene il pittogramma di un pedone, l'accesso alle biciclette e' comunque consentito. Vale ovviamente l'obbligo di condurre la bici a mano nel caso in cui si sia di intralcio o pericolo per i pedoni.

Segnaletica

Pista ciclabile contigua al marciapiede (obbligo di utilizzarla)
Percorso promiscuo per pedoni e ciclisti (non obbligatorio utilizzarlo)
Attraversamento ciclabile (il ciclista non deve scendere dalla bici; usare prudenza). Questo e' il cartello per l'automobilista!
Corsia riservata alla bici
Parcheggio (anche) per le biciclette

Approfondimenti

[1] Domande e risposte normativa mobilità, Ing. Enrico Chiarini - coordinatore Area Tecnica FIAB
[2] Mettiamo la bici in strada a cura di Enrico Chiarini

Qui trovate un utile documento (pdf), creato dal comune di Settimo Milanese, con indicazioni sui comportamenti sicuri da tenere in bici.

Codice della strada (Dlgs 285/1992)
Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Ringraziamo l'ing. Enrico Chiarini per la consulenza.


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