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L.R. Lombardia 65/89 (cd. Legge Torri)


L.R. 27 novembre 1989 n. 65Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. (B.U. 1 dicembre 1989, n. 48, 1° suppl. ord.)
 
l.r. 28 settembre 1992 n. 38
 
1.         1. La presente legge detta norme per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli artt. 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, e alla legge 28 febbraio 1967 n. 105, al fine di agevolare il traffico ciclistico, in particolare per lo sviluppo dell’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato.
2.         1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, negli atti di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie debbono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.
3.         1. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti e i relativi piani di attuazione devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente nell’ambito dei centri abitati.
                                    2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse, devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente protetti o segnalati e ugualmente preordinati a consentire la mobilità dell’utenza, da individuarsi graficamente negli elaborati di piano.
4.         1. Nella progettazione delle nuove strade comunali e di quelle provinciali e vicinali aventi particolare valore ambientale e paesaggistico o di collegamento con la rete di pubblico trasporto, devono essere previste piste ciclabili distinte dalla carreggiata conformi alla normativa tecnica vigente per le strade extraurbane.
5.         1. Nell’ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d’intesa con gli enti locali interessati, provvedono ala progettazione e realizzazione di piste ciclo-pedonali.
                                    2. La Regione, lungo le alzaie dei corsi d’acqua, di pertinenza del demanio regionale, predispone entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente di concerto con le amministrazioni provinciali, i Comuni e gli enti interessati, da realizzarsi attraverso piani di attuazione annuali.
6.         1. L’amministrazione regionale, per quanto di competenza, non può formulare pareri favorevoli né procedere all’approvazione dei progetti di fattibilità di massima od esecutivi inerenti a nuove strade di cui al precedente art. 4 o a varianti di quelle esistenti, nonché per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, per opere viarie prive di piste ciclabili.
7.         1. Nel quadro delle indicazioni del piano regionale trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi riservati alle biciclette, adeguatamente attrezzati, in corrispondenza dei centri intermodali di trasporti pubblici.
8.         1. La Regione concede ai singoli Comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle Province, ai consorzi dei parchi regionali e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi per quanto di loro competenza contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l’introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio (1).
                                    2. Gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le domande di contributo –corredate da adeguati elaborati sull’intervento da attuarsi– alla Giunta Regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i quarantacinque giorni successivi sentita la Commissione consiliare competente.
                                    3. L’erogazione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell’Assessore competente, se delegato, sulla base della certificazione delle spese degli enti assegnatari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
9.         1. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, nonché in attuazione della L.R. 10 dicembre 1986 n. 68, assumono iniziative per agevolare l’attività di noleggio, riparazione e custodia dei cicli, e assicurano, di concerto con gli altri enti locali competenti, la manutenzione delle piste ciclabili.
10.       1. Nella concessione dei contributi di cui all’art. 8 si terrà conto in modo prioritario dell’esigenza di integrazione col sistema dei trasporti pubblici oltre che della sicurezza e della valorizzazione ambientale.
11. Disposizioni finanziarie. (Omissis).
 
(1) Comma così modificato dalla L.R. 38/92, art. 7.
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